Sez. 6, Sentenza n. 54424 del 27/04/2018 Ud. (dep. 05/12/2018) Rv. 274680 - 07
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Certificato medico - Prescrizione di "riposo assoluto" - Impossibilità assoluta a comparire - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il certificato medico che si limiti ad attestare la generica necessità di "riposo assoluto" non comporta l'impossibilità di partecipare all'udienza, trattandosi di prescrizione che non implica, in caso di mancata osservanza, il rischio di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "assoluto riposo" è una formula di carattere generale con la quale si prescrive al paziente di astenersi dallo svolgere attività impegnative, ma non anche l'impossibilità di raggiungere l'aula di udienza, eventualmente anche facendosi trasportare da terzi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)