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Sez. 5, Sentenza n. 44369 del 29/04/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265819 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Certificato medico - Valutazione del giudice di insussistenza dell'impedimento - Visita fiscale - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265819-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

Il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputata, che aveva addotto di essere affetta da "lombosciatalgia", evidenziando che tale patologia non costituisce un impedimento assoluto a comparire, in quanto fronteggiabile con medicinali e non ostativa al trasporto con mezzi adeguati, oltre che non idonea a determinare una incapacità di stare in giudizio ex art. 70 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)