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Sez. 2, Sentenza n. 989 del 21/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117203 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLENZA O MINACCIA - TIPICITA DEL MEZZO - ESCLUSIONE - IDONEITA DELLO STESSO - SUFFICIENZA - AUTOVEICOLO DIRETTO CONTRO IL PU - IDONEITA DELLA MINACCIA.*
Stato
decisa il 1970-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117203-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLENZA O MINACCIA - TIPICITA DEL MEZZO - ESCLUSIONE - IDONEITA DELLO STESSO - SUFFICIENZA - AUTOVEICOLO DIRETTO CONTRO IL PU - IDONEITA DELLA MINACCIA.*

La violenza o la minaccia concretano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, qualunque sia il mezzo con cui vengano esercitate, purche idoneo ad impedire o, comunque, a turbare l'attivita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. In particolare, commette il reato suddetto il conducente di un autoveicolo che, pur non facendo uso della forza fisica individuale bensi avvalendosi di quella meccanica, diriga l'autoveicolo da lui guidato contro un agente della forza pubblica con l'intento di travolgerlo onde impedirgli di compiere un atto del suo ufficio, giacche tale comportamento costituisce una grave minaccia intesa ad ostacolare l'espletamento della pubblica funzione. (Conf 113901, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)