Sez. 6, Sentenza n. 2188 del 22/11/1969 Ud. (dep. 05/02/1970) Rv. 113901 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MANOVRA DIRETTA AD INVESTIRE CON UN AUTOMEZZO IL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MANOVRA DIRETTA AD INVESTIRE CON UN AUTOMEZZO IL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Per la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale la violazione o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purche idoneo ad impedire o comunque turbare l'espletamento della attivita da parte del pubblico ufficiale. Pertanto, commette resistenza a pubblico ufficiale il conducente di un'automobile che, per impedire a un agente della forza pubblica di compiere un atto del suo ufficio o servizio, gli dirige contro l'autoveicolo, costringendolo a scansarsi bruscamente. (Conf 111803, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)