Sez. L, Sentenza n. 12683 del 20/06/2016 (Rv. 640257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990 - Violazione degli obblighi di comunicazione telematica di cui al d.m. 30 ottobre 2007 - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, l'omissione della comunicazione telematica (nella specie, del modello "unificato lav") secondo le modalità previste dal d.m. 30 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'art. 4 bis del d.lgs. n. 181 del 2000, introdotto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 197 del 2002, non comporta perdita del beneficio, non prevedendo le norme richiamate alcuna comminatoria di decadenza, ma solo, in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 276 del 2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 art. 6, DM Lavoro e previdenza sociale 30/10/2007, Legge 24/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)