Sez. L - , Ordinanza n. 12092 del 17/05/2018 (Rv. 648876 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex artt. 10, comma 1, l. n. 56 del 1987 e 8, comma 9, l. n. 407 del 1990 - Lavoratori a tempo parziale - Trasformazione in rapporto "full-time" - Nuova assunzione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Gli sgravi contributivi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, l. n. 56 del 1987 (applicabile "ratione temporis") e 8, comma 9, l. n. 407 del 1990 in quanto previsti da norme di stretta interpretazione - possono essere concessi per occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali per i quali si instauri un nuovo rapporto di lavoro, non per il caso di trasformazione del rapporto da "part time" in "full time" (nella specie, presso la stessa azienda e con lo stesso inquadramento contrattuale).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)