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Sez. U - , Ordinanza n. 13492 del 18/05/2021 (Rv. 661285 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca - Giurisdizione - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2021-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661285-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nell'ipotesi di controversia promossa per impugnare la comunicazione di riavvio del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, ove la parte abbia inteso far valere la tutela della propria situazione soggettiva diretta a trattenere il contributo percepito, ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre considerare – in base al criterio del "petitum" sostanziale – l'atto finale di revoca del contributo, che ha determinato il definitivo pregiudizio per la posizione giuridica vantata dall'interessato e costituisce l'oggetto principale della domanda di annullamento, e non già il mero atto endoprocedimentale, la cui richiesta di annullamento risulta meramente strumentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)