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Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 17/02/2016 (Rv. 638402 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamento pubblico - Controversia sulla revoca - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638402-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa "an", "quid" e "quomodo" dell'erogazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)