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Sez. 1, Sentenza n. 11097 del 13/02/2002 Cc. (dep. 16/03/2002) Rv. 221470 - 01

SPORT | Competizioni agonistiche - Provvedimento del Questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Applicabilità nei confronti di minori non imputabili - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221470-01

SPORT

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia - che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 - vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)