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Sez. 1, Sentenza n. 1739 del 24/03/1998 Cc. (dep. 17/04/1998) Rv. 210345 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ad esse imposto dal questore - Controllo giurisdizionale - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210345-01

SPORT

In tema di divieto di accesso a manifestazioni agonistiche previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, anche se il controllo dell'autorità giudiziaria concerne, oltre la forma e la ritualità del procedimento, la corrispondenza del provvedimento adottato ai presupposti richiesti dalla legge, e impone a tal fine una valutazione critica, la segnalazione e ricostruzione dei fatti che costituiscono tali presupposti restano pur sempre demandate all'autorità amministrativa. Tale situazione non viola alcuna norma costituzionale, poiché non viene in rilievo l'accertamento in via definitiva di reati per i quali sia inflitta condanna, ma soltanto la rilevanza di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica in relazione ai quali sono adottabili in via cautelare provvedimenti limitativi della libertà di circolazione e anche, all'occorrenza, della libertà personale, analogamente a quanto avviene in materia di misure di prevenzione a norma delle leggi n. 1423 del 1956 e 575 del 1965. Ne consegue, da un lato, che l'autorità giudiziaria, nel decidere in ordine alla convalida del provvedimento, può attenersi alle informazioni emergenti dal provvedimento esaminato e alle relazioni di servizio alle quali viene fatto riferimento, senza compiere attività istruttoria propria; dall'altro, che non trova applicazione, nel procedimento in esame, l'art. 192 cod. proc. pen., dettato in tema di valutazione della prova ai fini dell'accertamento giudiziale dei reati e inconferente rispetto a provvedimenti di natura cautelativa.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)