Sez. L, Sentenza n. 1876 del 02/04/1981 (Rv. 412562 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA PROPOSTA EX ARTT 414 E SEGUENTI COD PROC CIV - EFFETTO INTERRUTTIVO - CON LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA PROPOSTA EX ARTT 414 E SEGUENTI COD PROC CIV - EFFETTO INTERRUTTIVO - CON LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA.*
In tema di interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art 2943 cod civ, quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente una conoscenza legale (artt 1334, 1335 cod civ; art 137 e seg cod proc civ) - da parte del suo destinatario. Pertanto, nel caso di domanda proposta secondo le norme processuali di cui agli artt 414 e seguenti cod proc civ (nel testo introdotto dalla legge n 533 del 1973), l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il deposito del ricorso, ma con la notifica di questo (e del decreto di fissazione dell'udienza) al convenuto, ai sensi dell'art 415, quarto comma, dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)