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Sez. L, Sentenza n. 2290 del 04/03/1987 (Rv. 451498 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. AVENTE AD OGGETTO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA DELL'ATTO AL CONVENUTO - NECESSITÀ - DEROGA EX SENTENZA N. 129 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451498-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. AVENTE AD OGGETTO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA DELL'ATTO AL CONVENUTO - NECESSITÀ - DEROGA EX SENTENZA N. 129 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.*

In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente una conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.)-da parte del destinatario. Pertanto, nel caso di domanda proposta a norma degli artt. 414 e seguenti (nuovo testo) cod. proc. civ., la quale abbia ad oggetto indennità di fine rapporto di lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il deposito del ricorso, ma con la notifica di questo (e del decreto di fissazione dell'udienza) al convenuto. Questo principio non trova deroga a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1986 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione), atteso che la ragione giustificativa di tale pronuncia - costituita dall'inutilizzabilità, ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto alle prestazioni assicurative per infortuni sul lavoro e malattie professionali, di mezzi stragiudiziali - non sussiste rispetto agli altri diritti. (V 1876/81, mass n 412562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)