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Sez. 2, Sentenza n. 611 del 25/01/1980 (Rv. 403998 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE E MODO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - TERMINE PERENTORIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403998-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE E MODO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - TERMINE PERENTORIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*

Realizza la tempestiva riassunzione del processo interrotto, la presentazione, nel termine perentorio di legge, dell'istanza al Presidente o al giudice istruttore per la fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti, a nulla rilevando che il ricorso ed il decreto del magistrato siano stati notificati alle altre parti successivamente alla scadenza del predetto termine. (Conf 391/77, mass n 383938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)