Sez. 2, Sentenza n. 611 del 25/01/1980 (Rv. 403998 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE E MODO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - TERMINE PERENTORIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE E MODO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - TERMINE PERENTORIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
Realizza la tempestiva riassunzione del processo interrotto, la presentazione, nel termine perentorio di legge, dell'istanza al Presidente o al giudice istruttore per la fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti, a nulla rilevando che il ricorso ed il decreto del magistrato siano stati notificati alle altre parti successivamente alla scadenza del predetto termine. (Conf 391/77, mass n 383938).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)