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Sez. 2, Sentenza n. 391 del 26/01/1977 (Rv. 383938 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - TERMINE PERENTORIO - OSSERVANZA - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIASSUNZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383938-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - TERMINE PERENTORIO - OSSERVANZA - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIASSUNZIONE - SUFFICIENZA.*

A realizzare la tempestiva riassunzione del processo sospeso o interrotto e sufficiente che nel termine perentorio di legge sia stata presentata l'istanza al Presidente o al giudice istruttore per la fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti, a nulla rilevando che il ricorso e il decreto del magistrato siano stati notificati alle altre parti successivamente alla scadenza del predetto termine. Non puo infatti imputarsi ad inattivita della parte, che ha dato tempestivo impulso per la ripresa del processo, l'ulteriore decorso del tempo che dipende unicamente dall'attivita del magistrato che deve fissare e la nuova udienza e il termine di notificazione degli Atti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)