Sez. 2, Sentenza n. 2934 del 13/04/1988 (Rv. 458498 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - RISCATTO - GIUDIZIO RELATIVO - ALIENANTE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - RISCATTO - GIUDIZIO RELATIVO - ALIENANTE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre quando si deduce in giudizio un unico ed inscindibile rapporto giuridico plurisoggettivo, sicché la sentenza non pronunciata nei confronti di tutti i partecipi al rapporto è inidonea a produrre effetti sostanziali - ed è perciò "inutiliter data" - sia verso i soggetti pretermessi che verso quelli presenti nel processo. Tale situazione non si verifica relativamente all'Azione esperita dal coerede contro l'estraneo acquirente della quota di comunione ereditaria, alienata da altro coerede in violazione del diritto di prelazione attribuito dallo art. 732 cod. civ., atteso che, con essa, il retraente consegue il risultato di sostituirsi al retrattato quale cessionario della quota, senza modificare in nulla, rispetto all'avvenuta cessione, la posizione giuridica del coerede alienante, che di conseguenza non ha veste di litisconsorte necessario. (V 246/83, mass n 425062; (V 1440/71, mass n 351730; (V 3241/68, mass n 336197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)