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Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 12/10/1968 (Rv. 336197 - 01)

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - RAPPORTO PROCESSUALE - SOGGETTI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COEREDI - NECESSITA- INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336197-01

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - RAPPORTO PROCESSUALE - SOGGETTI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COEREDI - NECESSITA- INSUSSISTENZA.*

Qualora un coerede abbia alienato ad un estraneo la totalita o parte della sua quota e non abbia notificato agli altri coeredi la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, ossia non li abbia posti in condizione di esercitare il diritto di riscatto loro attribuito dall'art. 732 cod. civ., il negozio concluso e perfettamente valido tra le parti ma i coeredi, non notiziati della divisata alienazione, sono ammessi all'Esercizio del riscatto verso il terzo acquirente e suoi aventi causa. Il diritto di riscatto e attribuito singolarmente a ciascun coerede e, pertanto, il rapporto processuale conseguente all'Esercizio di tale diritto si instaura esclusivamente tra il riscattante ed il terzo acquirente e l'accoglimento della domanda importa l'acquisto della quota o parte di quota alienata esclusivamente in favore del coerede riscattante, onde non e necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)