Sez. 5, Sentenza n. 9580 del 19/04/2013 (Rv. 626426 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETÀ - CONFERIMENTI | Conferimento di immobili in società per aumento di capitale - Accollo interno - Deduzione, ex art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, dal valore lordo del bene conferito dell'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto - Accollo interno del mutuo da parte della società conferitaria - Condizioni - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETÀ - CONFERIMENTI
In tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale non è consentito dedurre, ex art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dal valore lordo del bene conferito l'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, nell'ipotesi di accollo meramente interno, senza insorgenza di alcun debito diretto della società accollante nei confronti della banca e che non abbia, in concreto, comportato alcun esborso per la società accollante che non ha pagato direttamente in veste di terzo il mutuo, né ha comunque apprestato all'accollato in anticipo i mezzi occorrenti e neppure abbia rimborsato le somme pagate alla banca.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)