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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3444 del 14/02/2014 (Rv. 629968 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni - Inerenza al bene o diritto oggetto del conferimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629968-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, interpretato alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (Direttiva CEE n. 335/69), impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha ravvisato la necessità di verificare la sussistenza del "collegamento" tra la passività e l'acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, al fine di evitare la riduzione dell'imposta attraverso la deduzione di mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)