Sez. 2, Sentenza n. 4474 del 07/07/1988 (Rv. 459437 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - PATTUIZIONE ESPRESSA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1490 COD. CIV. - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - PATTUIZIONE ESPRESSA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1490 COD. CIV. - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ.*
In materia di compravendita, la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, che disciplinata dall'art. 1512 cod. civ. può essere convenuta con apposita clausola contrattuale, opera in modo autonomo ed indipendente rispetto alle regole legali della garanzia per i vizi della cosa venduta e della ordinaria responsabilità per Mancanza di qualità. La garanzia di funzionamento anzidetta, nella estrinsecazione del potere di autonomia contrattuale, può essere concordata per rafforzare la posizione del compratore assicurata dalla generale disciplina per i vizi della cosa, che è operante anche nel silenzio dei contraenti, ma può anche costituire la sola garanzia voluta dalle parti, con esclusione di quella stabilita dall'art. 1490 cod. civ.. in tale ultimo caso la relativa clausola contrattuale, siccome limitativa della responsabilità del venditore ex lege è soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)