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Sez. 3, Sentenza n. 23060 del 30/10/2009 (Rv. 609909 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE | Garanzia per vizi della cosa venduta - Garanzia di buon funzionamento - Differenze - Attuazione delle predette garanzie - Modalità - Oneri probatori relativi - Garanzia di buon funzionamento - Invocabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2009-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609909-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE

La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti cod. civ. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 cod. civ., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)