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Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 16/12/1986 (Rv. 449585 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - VALUTAZIONI GIURIDICHE O DI MERITO DEL CONSULENTE TECNICO - INAMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449585-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - VALUTAZIONI GIURIDICHE O DI MERITO DEL CONSULENTE TECNICO - INAMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamento di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a date cognizioni tecniche, e non anche quando il C.T. Abbia espresso valutazioni giuridiche o di merito. In questo secondo caso, il giudice, cui spettano istituzionalmente ed inderogabilmente tali compiti, non può risolvere la controversia in base ad un mero richiamo alle conclusioni del C.T., ma può condividerle solo formulando una propria autonoma motivazione che dia sufficiente ragione del suo convincimento ed inoltre tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti, se tradotte in rilievi specifici e concreti. (Conf 6666/81, mass n 417530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)