Sez. 2, Sentenza n. 6666 del 16/12/1981 (Rv. 417530 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DI ATTI NEGOZIALI O DI SENTENZE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DI ATTI NEGOZIALI O DI SENTENZE - INAMMISSIBILITÀ.*
La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche, non anche quando il consulente, esorbitando, dai compiti attribuitigli dalla legge, abbia espresso una sua interpretazione del contenuto di Atti negoziali o, addirittura, di sentenze.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)