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Sez. 2, Sentenza n. 6666 del 16/12/1981 (Rv. 417530 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DI ATTI NEGOZIALI O DI SENTENZE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417530-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DI ATTI NEGOZIALI O DI SENTENZE - INAMMISSIBILITÀ.*

La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche, non anche quando il consulente, esorbitando, dai compiti attribuitigli dalla legge, abbia espresso una sua interpretazione del contenuto di Atti negoziali o, addirittura, di sentenze.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)