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Sez. U, Sentenza n. 1858 del 26/05/1969 (Rv. 340976 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - ESECUZIONE SPECIFICA DELLO OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340976-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - ESECUZIONE SPECIFICA DELLO OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO - INAMMISSIBILITA.*

Anche dopo la stipulazione di un contratto preliminare la pa ha lo Obbligo di valutare e di scegliere, in base ai criteri dell'interesse pubblico che essa persegue anche quando si avvale degli strumenti apprestati dal diritto provato, tra l'adempimento del preliminare e la responsabilita che il mancato adempimento determinerebbe a suo carico. In conseguenza deve escludersi che il vincolo creato dal contratto preliminare stipulato tra pa e privato contraente possa, ad istanza di quest'ultimo, conseguire gli effetti ulteriori, ossia quelli che dovrebbero derivare dalla conclusione del contratto definitivo, mediante la decisione del giudice. La manifestazione della volonta negoziale della pa deve avvenire nella rigorosa osservanza delle formalita di natura pubblicistica, con la conseguente impossibilita di far ricorso al rimedio della esecuzione in Forma specifica, apprestato dall'art. 2932 cod.civ. (V. 872-66, massima n. 321734 3214-60 269-52).*

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)