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Sez. U, Sentenza n. 5838 del 07/10/1983 (Rv. 430680 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO DALLA P.A. - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430680-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO DALLA P.A. - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora la pubblica amministrazione, per la migliore realizzazione degli interessi generali ad essa affidati, ricorra allo strumento privatistico del contratto preliminare, come nel caso di contratto preliminare di vendita di alloggio economico e popolare che venga stipulato con l'impegno di addivenire al definitivo in esito all'integrale pagamento del prezzo previsto, (in alternativa al contratto di vendita con riserva della proprietà, nella disciplina fissata dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231), deve riconoscersi al promissario, a fronte di un ingiustificato rifiuto alla stipulazione del definitivo, nonché nel persistente concorso delle condizioni iniziali che avevano indotto l'amministrazione medesima ad approvare ed autorizzare l'operazione, la facoltà di adire il giudice ordinario, per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell'art. 2932 cod. civ., atteso che siffatta pronuncia, non configurando un provvedimento esecutivo per la realizzazione coattiva di un "facere" della P.a., né interferendo sul potere dispositivo delle parti, ma bensì configurando un atto costitutivo rivolto ad attuare direttamente la volontà della legge, in relazione all'accertamento dell'imputabile inadempienza del soggetto obbligato alla prestazione del consenso, non implica alcuna violazione del divieto di annullare, revocare o sostituire l'atto amministrativo, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (contra 1858/69, mass n 340976; (contra 872/66, mass n 321734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)