Sez. 3, Sentenza n. 5511 del 31/03/1980 Ud. (dep. 29/04/1980) Rv. 145157 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DELLA PERSONA CHE SI PROSTITUISCE - NECESSITA ESCLUSA - PREZZO DELLE PRESTAZIONI ALBERGHIERE - PAGAMENTO DA PARTE DELLA PERSONA CON LA QUALE LA PROSTITUZIONE AVVIENE - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DELLA PERSONA CHE SI PROSTITUISCE - NECESSITA ESCLUSA - PREZZO DELLE PRESTAZIONI ALBERGHIERE - PAGAMENTO DA PARTE DELLA PERSONA CON LA QUALE LA PROSTITUZIONE AVVIENE - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*
L'ipotesi criminosa dello sfruttamento 'in qualsiasi modò dello altrui prostituzione non richiede che al profitto tratto dallo sfruttatore, in Forma diretta o indiretta implicante la strumentalizzazione del fenomeno a proprio vantaggio, corrisponda il pregiudizio patrimoniale della persona che si prostituisce. Pertanto, sussiste tale ipotesi di reato quando il prezzo delle prestazioni alberghiere fornite per l'Esercizio della prostituzione altrui sia pagato non dalla persona che si prostituisce, ma, da quella con la quale tale persona si prostituisce.*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)