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Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 19/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158388 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - IN GENERE - FAVOREGGIAMENTO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158388-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - IN GENERE - FAVOREGGIAMENTO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - INAPPLICABILITÀ.*

Il favoreggiamento della prostituzione è un delitto che tutela l'interesse statale al rispetto del buon costume e della pubblica moralità, prescindendosi dall'interesse patrimoniale della prostituta, che viene considerata non come persona offesa dal reato, ma solo quale soggetto passivo dello stesso. Pertanto, non è applicabile a tale reato l'attenuante della riparazione del danno, mentre la successiva condotta del colpevole sotto Forma di risarcimento del danno è apprezzabile solo ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (V mass n 145157; (V mass n 144710; (V mass n 142931; (V mass n 140827; (Conf mass n 134240, in tema di sfruttamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)