Sez. L, Sentenza n. 10619 del 28/10/1997 (Rv. 509327 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda del lavoratore di rendita per inabilità permanente - Successiva domanda proposta nello stesso giudizio dai superstiti del lavoratore diretta ad ottenere la rendita ex art. 66 n. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Novità della domanda - Sussistenza - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., - che consente nella ricorrenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice la modifica delle domande eccezioni e conclusioni già formulate - vieta la proposizione di una domanda nuova quale, attesa la diversità di "causa petendi" e di "petitum" è da considerare rispetto all'originaria domanda del lavoratore di una rendita per inabilità permanente da malattia professionale ex art. 66 n. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'ulteriore domanda, successivamente proposta dai superstiti del detto lavoratore deceduto nel corso del giudizio, di una rendita ai sensi del n. 4 del predetto art. 66.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)