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Sez. L, Sentenza n. 5373 del 02/09/1986 (Rv. 447918 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - DOMANDE DEL LAVORATORE DI UNA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DA MALATTIA PROFESSIONALE - SUCCESSIVA DOMANDA DEI SUPERSTITI DEL LAVORATORE, DECEDUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DIRETTO AD OTTENERE LA RENDITA EX N. 4 DELL'ART. 66 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NOVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447918-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - DOMANDE DEL LAVORATORE DI UNA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DA MALATTIA PROFESSIONALE - SUCCESSIVA DOMANDA DEI SUPERSTITI DEL LAVORATORE, DECEDUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DIRETTO AD OTTENERE LA RENDITA EX N. 4 DELL'ART. 66 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NOVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. - che consente, nella ricorrenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate - vieta la proposizione di una domanda nuova, quale, attesa la diversità di causa petendi e petitum, è da considerare, rispetto all'originaria domanda del lavoratore di una rendita per inabilità permanente da malattia professionale ex art. 66 n. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'ulteriore domanda, successivamente proposta dai superstiti del detto lavoratore deceduto nel corso del giudizio, di una rendita ai sensi del n. 4 dello stesso art. 66. (V 5546/85, mass n 442746; (V 572/84, mass n 432808; (V 1079/83, mass n 427040; (V 3334/82, mass n 421305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)