diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20097 del 18/09/2009 (Rv. 609805 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Cessione di terreno - Natura edificabile ai fini IVA - Destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale - Sufficienza - Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, approvato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 1998 - Immediata edificabilità delle aree - Sussistenza - Conseguenze - Cessione - Assoggettamento ad IVA - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609805-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, ai fini dell'art. 2, terzo comma, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la natura edificatoria di un terreno va accertata tenendo conto della tendenza dell'ordinamento fiscale - desumibile dall'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in tema di I.C.I.) e dall'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (contenente una definizione di area fabbricabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sul reddito e di I.C.I.) - a ricomprendere in tale categoria tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale approvato dal comune, indipendentemente dall'adozione dei successivi atti di controllo (approvazione regionale) e dall'esistenza di strumenti attuativi, richiedendosi soltanto che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all'area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione. È, quindi, soggetta ad IVA, e non all'imposta proporzionale di registro, la cessione di un'area inclusa in un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, approvato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, poiché la possibilità, conseguente a detta approvazione, di rilascio immediato di provvedimenti per la realizzazione degli impianti, senza necessità di adottare gli ordinari procedimenti modificativi del piano regolatore generale, attribuisce all'approvazione l'effetto di rendere immediatamente edificabile l'area, sia pure con riferimento ad interventi di natura particolare (impianti di distribuzione di carburanti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)