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Sez. 5, Sentenza n. 10713 del 11/05/2009 (Rv. 608044 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI | Cessione di terreno vincolato a destinazione sportiva - Utilizzabilità edificatoria - Esclusione - Effetti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Applicabilità - Esclusione - Debenza dell'imposta di registro in misura proporzionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608044-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI

La destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal piano regolatore comunale, con l'attribuzione di un indice di edificabilità minimo, funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria", ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che l'atto di trasferimento dell'immobile non si considera cessione di beni ai fini dell'IVA, ed è quindi assoggettabile ad imposta di registro in misura non già fissa, ma proporzionale. La nozione di "utilizzazione edificatoria" risultante dalla norma citata va infatti raccordata con quella di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici, e quindi considerata come possibilità per il privato di sfruttare il bene a fini edilizi, eseguendovi, sia pure nei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici ed alle strutture ad essi collegate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)