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Sez. L, Sentenza n. 2251 del 07/04/1984 (Rv. 434288 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - EFFETTI DEL GIUDICATO: PRECLUSIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI REVOCA DI PENSIONE GIÀ RICONOSCIUTA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1984-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434288-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - EFFETTI DEL GIUDICATO: PRECLUSIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI REVOCA DI PENSIONE GIÀ RICONOSCIUTA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.*

In materia di accertamento del diritto alla pensione d'Invalidità, l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, atteso che la frequente mutabilità dei fattori, soggettivi ed oggettivi, cui è legata la riduzione della capacità di guadagno e che consente la perdita o il recupero della capacità stessa, impone di attribuire alla sentenza un valore meramente temporale, connesso all'accertamento delle condizioni dell'Azione compiuto al momento della decisione. Pertanto, la sentenza passata in giudicato, se non consente una nuova valutazione, mediante diverso parere medico-legale, delle circostanze di fatto da essa già considerate, e, come tali, divenute inoppugnabili verità processuali, non impedisce però di tener conto dei mutamenti intervenuti successivamente, che comportino la perdita della capacità di guadagno o il recupero della stessa nei limiti legali, con la conseguente legittimità, in questo secondo caso, della revoca della pensione già riconosciuta con detta sentenza. (V 2587/83, mass n 427455).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)