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Sez. L, Sentenza n. 2587 del 12/04/1983 (Rv. 427455 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO I LIMITI DI LEGGE - SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - AUTORITÀ DEL GIUDICATO - LIMITI - PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427455-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO I LIMITI DI LEGGE - SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - AUTORITÀ DEL GIUDICATO - LIMITI - PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

In tema di riconoscimento del diritto alla pensione di Invalidità l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, giacché la frequente mutabilità dei fattori cui è legata la riduzione della capacità di guadagno - che consente la perdita o il recupero della capacità stessa - impone di attribuire alla sentenza un valore puramente temporale, con conseguente possibilità di riesame della condizione dell'assicurato alla luce di circostanze di fatto sorte successivamente all'accertamento contenuto in tale sentenza. Tale accertamento, tuttavia, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude il riesame stesso, ove attraverso questo si intendono far valere elementi già sussistenti al momento di detto accertamento, sebbene non dedotti dalla parte interessata e sebbene posteriori all'indagine tecnica a suo tempo espletata, posto che il giudicato si Forma con riferimento alla situazione esistente all'atto della pronunzia e non soltanto all'atto di tale indagine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)