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Sez. 2, Sentenza n. 9327 del 18/01/1978 Ud. (dep. 13/07/1978) Rv. 139678 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA EPOCA DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139678-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA EPOCA DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - FATTISPECIE.*

L'entita del danno, ai fini della sussistenza o meno dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, deve essere determinata con riferimento al momento della consumazione del reato e non gia con riguardo al momento successivo in cui, per una qualsiasi causa, il danno stesso sia stato contenuto o eliminato. (nella specie, il giudice di merito, con valutazione discrezionale, aveva ritenuto che non potesse essere applicata l'attenuante alla ipotesi di furto di autovettura, sia pure usata, in considerazione del suo oggettivo valore, anche se l'autovettura era stata restituita poco dopo il furto per l'intervento dei carabinieri).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)