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Sez. 1, Sentenza n. 3833 del 12/02/1981 Ud. (dep. 27/04/1981) Rv. 148550 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO - E QUELLO DEL COMMESSO REATO.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148550-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO - E QUELLO DEL COMMESSO REATO.*

Il momento cui deve farsi riferimento per la valutazione del danno ai fini della sussistenza e no della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuita, e quello del commesso reato, non potendosi, a tal fine, attribuire alcun rilievo ad eventi che, realizzatisi post factum, possano valere ad elidere o ad attenuare il danno. (Conf mass n 147316; (Conf mass n 142269; (Conf mass n 139678; (Conf mass n 136665).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)