Sez. 6, Sentenza n. 10031 del 22/10/1996 Ud. (dep. 22/11/1996) Rv. 206367 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | In atto della pubblica amministrazione - Atto dispositivo o negoziale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Limiti - Fattispecie: delibera comunale di variazione di indici di fabbricabilità.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione qualora questi, oltre a contenere una manifestazione di volontà, si riferiscono ad una precisa situazione, della cui esistenza fanno indirettamente fede. Tale situazione è necessariamente presupposta quando il provvedimento non può essere emanato senza la sua ricorrenza: l'atto stesso allora di per sè rigenera un affidamento su quest'ultima. Quando invece l'adozione del provvedimento risulta rimessa della legge ad apprezzamento così discrezionale per cui non sono state determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso la ricorrenza del reato di falso ideologico in una delibera comunale di variazione degli indici di fabbricabilità nella quale non si attesta alcuna mendace situazione atta a suffragarla, non essendo d'altro conto lo stesso condizionato dalla legge alla ricorrenza di specifici determinati presupposti, nella fattispecie in questione l'assenza di interessi pubblici atti a legittimare la variazione è stata ritenuta rilevante ai fini della ricorrenza del reato di abuso di ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)