Sez. 6, Sentenza n. 12305 del 23/10/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217898 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | In atto della pubblica amministrazione - Atto dispositivo o negoziale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Limiti - Fattispecie: delibera di stipula di un contratto di locazione di macchinari.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione qualora questi, oltre a contenere una manifestazione di volontà, si riferiscono ad una precisa situazione, della cui esistenza fanno indirettamente fede. Tale situazione è necessariamente presupposta quando il provvedimento non può essere emanato senza la sua ricorrenza: l'atto stesso allora di per sè rigenera un affidamento su quest'ultima. Quando invece l'adozione del provvedimento risulta rimessa della legge ad apprezzamento così discrezionale per cui non sono state determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto.(Nella fattispecie la corte ha ritenuto che si dovesse ravvisare il falso ideologico in atti pubblici nella delibera con cui i funzionari di una USL avevano stipulato un contratto di leasing di macchine fotocopiatrici sulla base di offerte contraffatte).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)