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Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 27/02/2014 (Rv. 629646 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) | Concessioni demaniali marittime - Per fini di pubblico interesse - Canone ridotto - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629646-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI)

In tema di concessioni demaniali marittime, la riduzione del canone prevista dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 spetta solo al concessionario che non ritragga proventi o utili dal bene demaniale. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto alla riduzione del canone ad una associazione che, quale concessionaria per l'uso di uno specchio d'acqua nel porto, ne consentiva l'utilizzo per ormeggio ai suoi associati ricevendo come corrispettivo una somma annuale)

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 39 CORTE COST., Regol. della Navig. Marittima art. 37, Legge 04/12/1993 num. 494, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)