Sez. 3, Sentenza n. 7630 del 16/05/2003 (Rv. 563153 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimento illegittimo della P.A. e relativo risarcimento - Giudizio di annullamento dell'atto e giudizio di risarcimento - Rapporto di pregiudizialità necessaria - Insussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In riferimento alla responsabilità aquiliana derivante da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di annullamento dell'atto stesso dinanzi al giudice amministrativo ed il giudizio di risarcimento dinanzi al giudice ordinario, in quanto sono risarcibili da parte del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.- tutte le lesioni ad interessi ritenuti rilevanti per l'ordinamento, siano esse afferenti ad un interesse legittimo o ad un diritto soggettivo, e considerato anche il disposto dell'art. 29 del d.lgs. n.80 del 1998, che ha conferito al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)