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Sez. 6, Sentenza n. 5531 del 27/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205010 - 01

Partiti politici | Finanziamenti societari - Disciplina di cui all'art. 7 comma secondo legge 2 maggio 1974 n. 195 - Riferibilità a tutte le società commerciali, escluse solo quelle contemplate dal comma primo - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: società in accomandita semplice.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205010-01

Partiti politici

La disciplina di cui all'art. 7 comma secondo della legge 2 maggio 1974 n. 195 in tema di finanziamenti societari ai partiti riguarda tutte le società commerciali, escluse solo quelle di cui al comma primo per le quali sussiste un divieto assoluto di siffatte erogazioni. Quanto sopra si ricava dal testo legislativo che al citato comma secondo opera richiamo indifferenziato ed in via revisionale alle società non comprese tra quelle previste nel precedente; a ciò aggiungasi la considerazione che sono state, in materia, sanzionate trasgressioni di precetti posti a tutela della trasparenza - in particolare quello relativo all'iscrizione in bilancio - che ben possono verificarsi con riguardo ad ogni tipo delle suddette società commerciali. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di finanziamento societario occulto a partito con riguardo ad erogazione proveniente da una società in accomandita semplice; all'uopo è stato rilevato che tale società è senz'altro tenuta in base al combinato disposto degli artt. 2315, 2302 in relazione agli artt. 2214 e 2217 comma secondo cod. civ. alla redazione di bilanci di esercizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2217 com. 2, Cod. Civ. art. 2302, Cod. Civ. art. 2315, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)