Sez. 3, Sentenza n. 5543 del 07/05/1997 Ud. (dep. 11/06/1997) Rv. 208459 - 01
PARTITI POLITICI | Finanziamenti societari - Disciplina di cui all'art.7 comma secondo legge 2 maggio 1974, n. 195 - Riferibilità a tutte le società commerciali, escluse solo quelle contemplate dal comma primo - Sussistenza Ragione - Fattispecie: società di persone.
PARTITI POLITICI
La disciplina di cui all'art.7 comma secondo Legge 2 maggio 1974, n. 195, in tema di finanziamenti societari ai partiti, riguarda tutte le società commerciali, escluse solo quelle di cui al primo comma per le quali sussiste un divieto assoluto di siffatte erogazioni. Ciò si desume dalla letterale formulazione della norma, che al citato secondo comma opera un richiamo indifferenziato e in via revisionale alle società non comprese tra quelle previste nel precedente; a ciò deve aggiungersi la considerazione che la normativa in materia sanziona trasgressioni di precetti posti a tutela della trasparenza - in particolare quello relativo all'iscrizione in bilancio - che ben possono verificarsi con riguardo ad ogni tipo delle suddette società commerciali. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione con la quale la Corte di merito giustificava l'accoglimento del principio secondo cui l'art.7 Legge 195 del 1974 quando parla di società private intende riferirsi unicamente alle società di capitali, la S.C. ha osservato che esattamente il P.M. ricorrente ha controdedotto che l'art. 7 citato parla di società private in genere, senza distinzione alcuna, e tali sono anche le società di persone, rientranti senza possibilità di dubbio nella nozione di cui all'art.2247 cod.civ., alla quale, nell'interpretazione del dato normativo, occorre fare riferimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)