diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3721 del 18/05/1990 Ud. (dep. 05/04/1991) Rv. 186764 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Rapina impropria. | Violenza o minaccia - Impiego sul luogo della sottrazione ed in contestualità temporale con la stessa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1990-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186764-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Rapina impropria.

Nella rapina impropria la violenza o minaccia possono essere poste in essere anche in luogo diverso da quello della sottrazione ed in pregiudizio di persona diversa dal derubato ed ancorché la sottrazione non sia venuta a conoscenza della persona nei cui confronti la violenza o la minaccia vengano esercitate. Per la configurazione del reato, invero, non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia, ma è invece necessario e sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva, e cioè che dette attività si presentino come un'azione unitaria posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. Ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica, sempre che tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia intercorra un intervallo di tempo idoneo a realizzare, secondo principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)