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Sez. 2, Sentenza n. 28389 del 27/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270180 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA | Violenza alla persona - Costringimento fisico - Necessità - Esclusione - Coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270180-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA

In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come rapina la condotta degli imputati i quali, travisati con uniformi della guardia di finanza, si erano introdotti in una banca e, con il pretesto di eseguire un controllo, si erano fatti consegnare dagli impiegati il denaro disponibile, vietando agli stessi di muoversi liberamente e di telefonare ed infine rinchiudendoli in una stanza prima di darsi alla fuga).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)