Sez. 2, Sentenza n. 3157 del 08/10/1968 (Rv. 336067 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794- DECISIONE ANCHE SU DOMANDA RICONVENZIONALE - NATURA DELLA DECISIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - APPELLABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794- DECISIONE ANCHE SU DOMANDA RICONVENZIONALE - NATURA DELLA DECISIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - APPELLABILITA.*
Se il giudice - adito con la domanda di liquidazione proposta dallo avvocato contro il cliente, a norma dell'art.28 legge 13 giugno 1942, n.794 - conosce il rito speciale anche di una domanda riconvenzionale, la decisione, pur se emessa in Forma di ordinanza, assume valore di sentenza, che e impugnabile con l'appello e non col ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione. (V. 1901-64' 1942-63' 2030-59). Conforme alla sentenza n. 209-66, massima n. 320408.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)