Sez. 2, Sentenza n. 381 del 18/02/1970 (Rv. 345321 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE - DL 9 NOVEMBRE 1966 N 14 - SOSPENSIONE PER I COMUNI COLPITI DA MAREGGIATE ED ALLUVIONI NELL'ANNO 1966 - IMPUGNAZIONE PROPOSTA OLTRE IL TERMINE SCADUTO FUORI DEL PERIODO PREVISTO DAL DECRETO - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE - DL 9 NOVEMBRE 1966 N 14 - SOSPENSIONE PER I COMUNI COLPITI DA MAREGGIATE ED ALLUVIONI NELL'ANNO 1966 - IMPUGNAZIONE PROPOSTA OLTRE IL TERMINE SCADUTO FUORI DEL PERIODO PREVISTO DAL DECRETO - INAPPLICABILITA.*
La sospensione dei termini -accordata con il d l 9 novembre 1966, n 14 e con il decreto presidenziale di pari data, contenente norme per l'esecuzione del primo - per i comuni colpiti dalle mareggiate e le alluvioni del 1966 non e invocabile nell'ipotesi in cui un'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio (nella specie, quello sancito dall'art 327 cod proc civ) scaduto in un giorno non compreso nel periodo di tre mesi (dal 4-5 novembre 1966 al 4-5 febbraio 1967) dall'evento calamitoso, previsti dall'art 2 del decreto presidenziale citato.*
Riferimenti normativi: Legge 09/11/1966 num. 914 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)