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Sez. 3, Sentenza n. 2892 del 06/10/1972 (Rv. 360620 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - CARATTERE DILATORIO - SOSPENSIONE EX LEGGE N 1141 DEL 1966(PER ALLUVIONE) - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360620-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - CARATTERE DILATORIO - SOSPENSIONE EX LEGGE N 1141 DEL 1966(PER ALLUVIONE) - INAPPLICABILITA.*

Il termine a comparire ha carattere dilatorio, pertanto ad esso non si applica la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori e convenzionali, i quali importino decadenza da ogni diritto, Azione ed eccezione scaduti o da scadere durante il periodo di tre mesi dal giorno dell'alluvione del 3 novembre 1966 (che colpi tra l'altro il comune di cascina), di cui al DL 7 novembre 1966, n 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966 n 1141. (V 381'70, mass n 345321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1141 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)