Sez. 2, Sentenza n. 1586 del 20/06/1962 (Rv. 252531 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SENTENZA DI APPELLO SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - PROPOSIZIONE DI RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE PER ENTRAMBE LE QUESTIONI - SUCCESSIVO RICORSO PER REGOLAMENTO PROPOSTO DALLA STESSA PARTE SULLA SOLA QUESTIONE DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - PROPOSIZIONE ANTERIORE O SUCCESSIVA DEL RICORSO ORDINARIO SULLA SOLA QUESTIONE DI MERITO - EFFETTI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SENTENZA DI APPELLO SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - PROPOSIZIONE DI RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE PER ENTRAMBE LE QUESTIONI - SUCCESSIVO RICORSO PER REGOLAMENTO PROPOSTO DALLA STESSA PARTE SULLA SOLA QUESTIONE DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - PROPOSIZIONE ANTERIORE O SUCCESSIVA DEL RICORSO ORDINARIO SULLA SOLA QUESTIONE DI MERITO - EFFETTI.*
Una volta proposto ricorso ordinario per Cassazione, per la Competenza e per il merito, avverso la sentenza di appello che ha pronunciato pure sulla Competenza e sul merito, il successivo ricorso per regolamento di Competenza contro la stessa sentenza, a cura della stessa parte ricorrente, e inammissibile, essendo la Corte regolatrice gia investita della questione di Competenza attraverso l'impugnazione ordinaria promossa, appunto, dalla medesima parte, in dipendenza della facolta di scelta riconosciutale dalla prima parte dell'art 40 cod proc civ. quando, invece, la parte, dopo avere iniziato la procedura di regolamento per la questione sulla Competenza, si avvalga anche della impugnazione ordinaria ma solo per la questione di merito, oppure proponga questa impugnazione in tali limiti e quindi esperisca, nei termini, il regolamento di Competenza, in casi siffatti, resta sospeso il processo relativo alla impugnazione ordinaria fino a che non sia definito quello a carattere preparatorio e preliminare del regolamento (artt 43 terzo comma e 48 cod proc civ). (V 472/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)