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Sez. 3, Sentenza n. 3055 del 17/05/1982 (Rv. 420983 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - PROPOSIZIONE SEPARATA CONTRO LO STESSO PROVVEDIMENTO DELL'APPELLO ORDINARIO PER LE QUESTIONI: DI MERITO E DEL REGOLAMENTO FACOLTATIVO PER LA QUESTIONE DEL GIUDICE COMPETENTE A PRONUNCIARE SULLA CENSURA - AMMISSIBILITÀ - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1982-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420983-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - PROPOSIZIONE SEPARATA CONTRO LO STESSO PROVVEDIMENTO DELL'APPELLO ORDINARIO PER LE QUESTIONI: DI MERITO E DEL REGOLAMENTO FACOLTATIVO PER LA QUESTIONE DEL GIUDICE COMPETENTE A PRONUNCIARE SULLA CENSURA - AMMISSIBILITÀ - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO.*

Qualora la stessa parte proponga separatamente avverso un provvedimento decisorio sia l'appello ordinario in ordine alle sole questioni di merito, sia l'istanza di regolamento di Competenza sulla questione specifica del giudice competente a pronunciare sulla censura, non si determina l'inammissibilità di quest'ultima impugnazione, ancorché proposta in data posteriore alla proposizione del gravame ordinario, essendo unica conseguenza - ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 48 cod. proc. civ. - la sospensione del giudizio di appello sino alla comunicazione della sentenza resa in Sede di regolamento. (V 1586/62, mass n 252531).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)