Sez. 2, Sentenza n. 812 del 23/05/1979 Ud. (dep. 19/01/1980) Rv. 144015 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6 COD PEN - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6 COD PEN - ESCLUSIONE.*
Non e applicabile al delitto di tentato furto l'attenuante dell'art 62 n 6 cod pen, allorche il colpevole, nella impossibilita materiale di effettuare il risarcimento, si sia limitato a risarcire i danni prodotti nella fase del tentativo, in quanto il danno, ai fini penali, deve essere valutato con riferimento al valore della cosa, che l'autore intendeva sottrarre.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)