diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 15/03/1983 Ud. (dep. 02/06/1983) Rv. 159332 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159332-01

EDILIZIA - IN GENERE - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*

Il reato di lottizzazione abusiva sussiste ogni qual volta si possa, per effetto della valutazione di un complesso di indizi univoci e convergenti, dedurre che l'agente abbia proceduto al frazionamento di un fondo a scopo edilizio; e ciò anche indipendentemente dalla esecuzione di opere di urbanizzazione, come è confermato dal rilievo che il reato, appunto in Mancanza di tali opere e per le aree di piccola estensione, viene costantemente compreso nei provvedimenti di clemenza. (Conf mass n 157385, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 3, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)