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Sez. 3, Sentenza n. 9174 del 08/07/1983 Ud. (dep. 03/11/1983) Rv. 160993 - 01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE - ESECUZIONE DI OPERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160993-01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE - ESECUZIONE DI OPERE - IRRILEVANZA.*

La lottizzazione costituisce strumento meramente programmativo e preparatorio di una futura attività costruttiva intesa alla realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici per fini residenziali turistici ed industriali e, pertanto, essa si perfeziona per il solo fatto della suddivisione di un comprensorio finalizzata alla costruzione edilizia, indipendentemente dalla concreta esecuzione di opere materiali sul terreno. (Conf mass n 159332; (Conf mass n 157385, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 3, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)